Cassa di previdenza di Swissmedic
Domande frequenti
Adeguamento al rincaro delle rendite del 2° pilastro
Le persone beneficiarie di rendite pongono regolarmente a PUBLICA domande relative all'adeguamento al rincaro. In questa sede diamo risposta alle domande più importanti:
Nelle leggi determinanti è previsto l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari:
- 1° pilastro: le rendite ordinarie dell'AVS e dell'AI. Il Consiglio federale effettua questo adeguamento basato su un indice di regola ogni due anni (art. 33ter LAVS);
- 2° pilastro: le rendite per i superstiti e di invalidità ai sensi della LPP (rendite minime) dopo tre anni di decorrenza (art. 36 cpv. 1 LPP).
Le rendite di vecchiaia LPP nonché tutte le rendite del 2° pilastro che concedono prestazioni superiori a quelle minime non devono essere adeguate al rincaro in base all'indice. In questo caso si parla di prestazioni sovraobbligatorie. PUBLICA è una cassa con prestazioni sovraobbligatorie (art. 36 LPP).
Allo scopo di proteggere gli interessi delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite i redditi patrimoniali sono utilizzati come segue:
- 1ª priorità: costituzione di accantonamenti e riserve per varie misure in base ai principi dell'iscrizione a bilancio vigenti per PUBLICA;
- 2ª priorità: costituire la riserva di fluttuazione (sostegno e aumento del grado di copertura)
- 3ª priorità: concedere un adeguamento al rincaro.
(art. 65b LPP, art. 48e OPP2, art. 11 cpv. 3 lett. c Legge su PUBLICA)
È un adeguamento al rincaro finanziato con le eccedenze attive di PUBLICA.
Un adeguamento ordinario al rincaro può essere operato solo se il valore obiettivo della riserva di fluttuazione è stato raggiunto. Ai sensi della Legge sul personale federale (LPers, art. 32l) tale riserva deve essere almeno del 15% risp. il grado di copertura deve attestarsi ad almeno il 115%. Tale limite vale per il momento anche per le casse di previdenza, i cui datori di lavoro risp. persone assicurate non sottostanno alla LPers. Se il suddetto valore obiettivo della riserva di fluttuazione è stato raggiunto, l'organo paritetico di ogni cassa di previdenza, sulla base di una raccomandazione della Commissione della Cassa di PUBLICA, stabilisce l'ammontare di un adeguamento al rincaro.
È un adeguamento al rincaro finanziato dal (ex) datore di lavoro.
Se i redditi patrimoniali della cassa di previdenza non consentono o consentono soltanto un adeguamento insufficiente al rincaro, i datori di lavoro possono decidere un congruo adeguamento straordinario al rincaro delle rendite dei propri beneficiari di rendite. Per i datori di lavoro che appartengono alla Cassa di previdenza della Confederazione decide il Consiglio federale (art. 32m LPers).
Sono usuali adeguamenti al rincaro in percento della rendita o sotto forma di versamento unico.
In linea di principio, spetta al suo (ex) datore di lavoro informarla ed eventualmente indicare i motivi della decisione.
I datori di lavoro non motivano sempre la loro decisione a favore o contraria a un adeguamento straordinario al rincaro nei confronti di PUBLICA. Di conseguenza non siamo in grado di rispondere alle domande a tale riguardo. Per questo motivo invitiamo le persone beneficiarie di rendite a rivolgersi direttamente ai loro ex datori di lavoro in caso di domande relative all'adeguamento straordinario al rincaro. A questo proposito va menzionato che le associazioni del personale federale e l'Assemblea dei delegati di PUBLICA cercano regolarmente di intercedere presso tutti i datori di lavoro affiliati affinché garantiscano in futuro un adeguamento straordinario al rincaro.
A differenza delle persone assicurate attive e dei datori di lavoro, in caso di sottocopertura le persone beneficiarie di rendite sono interessate da un tale provvedimento soltanto in misura molto limitata. Il contributo può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che è sorta negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di una misura di risanamento da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari. In altre parole: l'importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito. Una modifica di questa disposizione è possibile solo mediante una modifica legislativa (art. 65d cpv. 3 LPP).