Siamo al vostro fianco
Per quanto sia triste, la morte fa parte della vita ed è rassicurante sapere che l’avere di vecchiaia non andrà perso. Vi illustriamo cosa potete attendervi da noi in caso di decesso.
Al decesso di una persona assicurata il/la coniuge superstite ha diritto a una rendita per il coniuge se risulta adempiuta almeno una delle seguenti condizioni:
L’importo della rendita non ridotta per coniugi ammonta a:
La rendita per coniugi può essere riscossa in misura integrale o parziale sotto forma di liquidazione unica in capitale, a condizione che la persona defunta non percepisse già una rendita di vecchiaia.
Al decesso di una persona assicurata, il/la partner convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi se risulta adempiuta una delle seguenti condizioni:
Il diritto al percepimento di questa rendita sussiste soltanto se la convivenza è stata notificata a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza quando la persona assicurata era ancora in vita. Una convivenza è possibile anche tra persone del medesimo sesso. Il contratto di convivenza è disponibile anche nella sezione Moduli e promemoria in questa pagina.
L’ammontare della rendita per conviventi è calcolato con modalità analoghe a quello della rendita per coniugi.
La rendita per conviventi può essere riscossa in misura integrale o parziale sotto forma di liquidazione unica in capitale, a condizione che la persona defunta non percepisse già una rendita di vecchiaia.
I figli e le figlie di una persona assicurata o beneficiaria di rendita defunta hanno diritto a una rendita per orfani. Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. Il diritto al percepimento della rendita sussiste fino al compimento del 18° anno di età. Esso si protrae fino al compimento del 25° anno se il figlio / la figlia si trova ancora in formazione o se è invalido/a nella misura di almeno il 70% ai sensi della LAI.
Entità della rendita per orfani:
A determinate condizioni, a seguito della morte di una persona assicurata PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il capitale garantito in caso di decesso è diminuito del valore in contanti di un’eventuale rendita per orfani.
Sono aventi diritto:
Un capitale in caso di decesso è versato a condizioni restrittive anche alle persone che a seguito di tale evento infausto maturano il diritto a una rendita per coniugi o per conviventi.
Il diritto a un capitale in caso di decesso deve essere fatto valere entro il termine di un anno dalla morte della persona assicurata. Se tale diritto non viene fatto valere, il capitale è devoluto alla Cassa di previdenza.