Il diritto in materia divorzio produce tra l’altro i seguenti effetti sulla previdenza professionale.
- Nella misura in cui almeno uno dei coniugi sia affiliato a un istituto di previdenza, i diritti della previdenza professionale acquisiti durante il matrimonio fino all’avvio della procedura di divorzio sono oggetto di compensazione.
- Pertanto, in linea di principio in caso di divorzio gli averi accumulati presso gli istituti di previdenza professionale di ciascun coniuge nel corso della durata determinante del matrimonio devono essere divisi a metà. Se uno dei due coniugi o entrambi i coniugi beneficiano già di una rendita di vecchiaia o di invalidità dopo l’età di pensionamento regolamentare, il tribunale decide a propria discrezione circa divisione della rendita o delle rendite.
- I versamenti unici effettuati durante il matrimonio provenienti dai beni propri (ad esempio da una donazione o un’eredità), aumentati degli interessi maturati fino al momento del divorzio, non rientrano nella divisione.
- Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra i crediti.
- Questa regolamentazione è applicabile indipendentemente dal regime matrimoniale scelto.
- Se i coniugi giungono a un accordo sulla divisione, gli istituti di previdenza professionale interessati saranno invitati a fornire un’attestazione che confermi l’attuabilità di questo accordo e l’ammontare degli averi di previdenza o delle rendite determinanti per il calcolo.
- Se i coniugi non giungono a un accordo sulla divisione, sarà il tribunale competente per il caso di divorzio a decidere sulla divisione. Se gli averi di previdenza o le rendite determinanti non sono stati stabiliti, il tribunale fissa la proporzione in base alla quale devono essere divisi gli averi di previdenza o le rendite e inoltra la vertenza al competente tribunale delle assicurazioni.