Come persona impiegata siete assicurati contro i rischi di decesso e d’invalidità a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Questa assicurazione è pagata dal vostro datore di lavoro tramite un premio di rischio. A seconda degli scenari, voi non pagate ulteriori contributi, oppure dividete il premio con il vostro datore di lavoro.
In linea di principio avete diritto a una rendita d’invalidità se siete stati dichiarati invalidi dall’assicurazione federale per l’invalidità (AI), se la decisione dell’AI è cresciuta in giudicato, se l’inizio dell’incapacità al lavoro rientra nel periodo assicurativo di PUBLICA e se si è esaurito l’obbligo di continuazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.
Definizione dell’ammontare del diritto alla rendita dal 1° gennaio 2024
Grado di invalidità | Diritto alla rendita in percento |
---|---|
inferiore al 40% | nessuna rendita |
40% | 25% |
41% | 27,5% |
42% | 30% |
43% | 32,5% |
44% | 35% |
45% | 37,5% |
46% | 40% |
47% | 42,5% |
48% | 45% |
49% | 47,5% |
50 - 69% | la rendita corresponde al grado AI |
70 - 100% | 100% |
La rendita di invalidità è convertita in rendita di vecchiaia a contare dal compimento del 65° anno di età. Questa rendita di vecchiaia non può essere prelevata sotto forma di capitale.
Per la durata dell’invalidità, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio in misura corrispondente al diritto alla rendita.
Hanno diritto a una tale rendita i figli delle persone che percepiscono una rendita d’invalidità. Il diritto sussiste fino al compimento del 18º anno di età. Esso si protrae fino al compimento del 25º anno se la figlia o il figlio si trova ancora in formazione o se è invalida/o nella misura di almeno il 70 percento ai sensi della LAI. Per ogni figlia o figlio avente diritto, la rendita per figli di beneficiari di una rendita d’invalidità ammonta a un sesto della rendita d’invalidità.
Telefono +41 58 485 23 95
E-mail iv@publica.ch