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Obblighi di informazione

Ottemperando all’obbligo di informazione vi proteggete dalle eventuali richieste di restituzione e da ritardi nell’erogazione della rendita.

Ecco cosa dovete comunicarci

Le persone beneficiarie di rendita sono tenute a comunicare per iscritto quanto segue, indicando il numero AVS e il precedente datore di lavoro:

⦁ qualsiasi cambiamento dell'indirizzo del domicilio e di pagamento;

⦁ una copia della notifica di partenza dell'Ufficio controllo abitanti, se lasciano il domicilio in Svizzera oppure una copia della notifica di arrivo, se il domicilio viene nuovamente trasferito in Svizzera;

⦁ ogni cambiamento che potrebbe influire sul diritto alle prestazioni, segnatamente:

a. divorzio, scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, matrimonio, registrazione di un’unione domestica, inizio di una convivenza, decesso del/la coniuge o del/la partner registrato/a o del/la convivente o di figli aventi diritto alla rendita per figli o per orfani, interruzione o termine della formazione dei figli a cui sono ancora state attribuite prestazioni dopo il 18° anno di età;

b. invio di una copia di ogni decisione dell'Assicurazione federale per l'invalidità, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o di decisioni riguardanti le prestazioni di assicurazioni sociali svizzere o estere o di istituti di previdenza;

c. ogni reddito del lavoro di persone che ricevono prestazioni di invalidità e invalidità professionale. In questo caso, all’inizio dell’anno la persona beneficiaria di rendita deve trasmettere spontaneamente a PUBLICA la documentazione concernente questi redditi (certificato di salario ecc.).

Informazioni importanti

Se abitate all’estero e non ci avete ancora comunicato il vostro nuovo indirizzo, siete ancora in tempo per rimediarvi ora. Grazie per la vostra collaborazione.

Imposte alla fonte su rendite e prestazioni in capitale

Oltre ai datori di lavoro, anche le casse pensioni sono tenute a prelevare un'imposta (alla fonte) per determinate categorie di persone e a versarla alle rispettive autorità fiscali.

Obbligo dell’imposta alla fonte

 Da un’imposta alla fonte sono interessate le persone beneficiarie di rendita che:

  • percepiscono la rendita del 2° pilastro e/o le persone che ricevono una prestazione in capitale del 2° pilastro;
  • ricevono la rendita da un istituto di assicurazione con sede nel Cantone di Berna in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
  • al momento del versamento non hanno (più) un domicilio o una dimora fiscale in Svizzera.

Determinante è la data in cui hanno annunciato la loro partenza dal precedente luogo di domicilio.

Aliquota fiscale per le rendite: l’imposta alla fonte per le rendite del 2° pilastro ammonta al 10% delle prestazioni lorde.

 

Prestazione in capitale

L'imposta alla fonte deve essere prelevata sull'importo lordo della prestazione in capitale e a partire dal 1° gennaio 2024 ammonta a:

Per persone soleReddito lordoPercento
per i primiCHF 25'0007,00%
per i successiviCHF 25'0007,35%
per i successiviCHF 25'0007,55%
per i successiviCHF 25'0008,30%
per i successiviCHF 25'0008,60%
per i successiviCHF 25'0008,95%
per i successiviCHF 600'0009,60%
per importi superiori aCHF 750'0009,30%
Per persone coniugateReddito lordoPercento
per i primiCHF 25'0007,00%
per i successiviCHF 25'0007,15%
per i successiviCHF 25'0007,50%
per i successiviCHF 25'0007,85%
per i successiviCHF 25'0008,20%
per i successiviCHF 25'0008,75%
per i successiviCHF 750'0009,60%
per importi superiori aCHF 900'0009,30%
   

Comunicate immediatamente il nuovo domicilio! Quale debitore di prestazioni imponibili, PUBLICA risponde del pagamento dell’imposta alla fonte. Siamo pertanto tenuti per legge ad effettuare gli accertamenti necessari per la corretta riscossione dell'imposta.

Per potere soddisfare tale obbligo PUBLICA verifica periodicamente il domicilio delle persone beneficiarie di rendita. Se constatiamo che una persona beneficiaria di rendita ha trasferito il proprio domicilio all'estero senza averne informato PUBLICA, effettuiamo automaticamente una riduzione temporanea della rendita. In tal caso, la riduzione della rendita inizia non appena PUBLICA viene a conoscenza del trasferimento del domicilio all'estero della persona interessata. Inoltre saranno dedotti, da un lato, l'importo dell'imposta alla fonte dovuta dal trasferimento del domicilio all'estero fino alla relativa presa di conoscenza e, dall'altro, l'importo ordinario dell'imposta alla fonte che sarà di seguito dedotto mensilmente dal pagamento della rendita.

Vi segnaliamo che il mancato pagamento intenzionale o per negligenza dell'imposta alla fonte costituisce una sottrazione di imposta.

Pertanto, in caso di trasferimento all'estero o di cambiamento di indirizzo all'estero, dovete imperativamente comunicare per scritto a PUBLICA il nuovo domicilio entro 10 giorni dal trasloco con rispettiva conferma del Comune di domicilio.

Buono a sapersi

L'obbligo dell'imposta alla fonte sorge anche quando queste prestazioni sono versate su un conto svizzero all'estero.

Documento dell'Amministrazione delle contribuzioni del Canton Berna

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