La Commissione della Cassa ha accettato a maggioranza questa decisione e pertanto vi sta dando seguito. In questo modo viene eliminata un’incertezza giuridica che insiste già da tempo: ai sensi dell’articolo 50 capoverso 2 LPP, per gli istituti di diritto pubblico le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall’ente di diritto pubblico interessato. Secondo l’autorità di vigilanza la riserva di approvazione ai sensi dell’articolo 32c capoverso 4 della Legge sul personale federale viola la disposizione LPP, in quanto l’ente pubblico (in questo caso la Confederazione) può decidere de facto sia sulle prestazioni sia sul finanziamento.
Decisione dell’autorità di vigilanza LPP del 24 agosto 2020
Con la decisione del 24 agosto 2020 l’autorità di vigilanza di PUBLICA, la Vigilanza bernese sulla LPP e sulle fondazioni (VBLF) ha indicato a PUBLICA «di non sottoporre per l’approvazione al Consiglio federale nessuna parte dei propri regolamenti che contenga disposizioni sulle prestazioni».